STATUTO ”ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO TENNIS REGGIO”
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE - OGGETTO – ASSOCIATI
Art.1 – E’ costituita la “Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Reggio” con sede in Reggio Emilia, via Victor Hugo n. 44.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a comunicare alla Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva/Disciplina sportiva associata cui aderirà, l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tennis, del Padel e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della dette discipline.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
• attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
• la gestione di centri benessere o fisioterapici;
• la vendita di articoli sportivi;
• la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in Consiglio federale.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive della Federazione Italiana Tennis e Padel, del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare e far osservare ai propri associati eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva e dei propri associati.
L’associazione si impegna, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni Federali, nei confronti delle Federazioni e degli altri Affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
L’attività associativa viene svolta all’interno delle strutture immobiliari della società “Sportiva Reggiana Spa” con sede in Reggio nell’Emilia costituita allo scopo di detenere le proprietà immobiliari utilizzate dall’Associazione. Per tale motivo i contratti associativi degli enti di cui sopra devono ritenersi collegati.
L’Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.
Art.2 – L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Associati
Associati Fondatori;
Associati Onorari;
Associati Benemeriti;
Associati Ordinari;
Associati Sostenitori.
Possono essere altresì costituite una o più sezioni associati in relazione alle diverse attività sportive e ricreative esercitate.
La qualifica di Associato Fondatore è rivestita da coloro che hanno partecipato attivamente alla fase costitutiva dell’Associazione. Gli Associati Fondatori hanno gli stessi diritti ed obblighi degli Associati Ordinari; la loro frequenza alle strutture associative è determinata dal Regolamento interno. La qualifica di Associato Onorario può essere conferita, con delibera del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'assemblea generale, a persone od enti di particolare rilevanza pubblica o nel settore sportivo o che abbiano contribuito in modo rilevante al perseguimento dello scopo associativo. Gli Associati Onorari hanno gli stessi diritti degli Associati Ordinari, ma sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo; la loro frequenza alle strutture associative è determinata dal Regolamento interno.
La qualifica di Associato Benemerito potrà essere conferita, con delibera del Consiglio Direttivo, alle persone fisiche che, in qualità di Associati Ordinari, si siano distinte, all’interno dell’Associazione, per particolari meriti. Gli Associati Benemeriti hanno gli stessi diritti degli Associati Ordinari, ma possono essere esentati, dal Consiglio Direttivo, dal pagamento di qualsiasi contributo; la loro frequenza alle strutture associative è determinata dal Regolamento interno.
La qualifica di Associato Ordinario compete alla persona fisica o ente titolare di almeno una azione della società “Sportiva Reggiana Spa” con sede in Reggio nell’Emilia.
La frequenza e la partecipazione alla vita sociale è consentita anche ai suoi familiari o conviventi o rappresentanti di cui al successivo art.4, purché tesserati a Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Leghe di Società Sportive e Organizzazioni Nazionali cui l’Associazione aderirà in conformità al presente Statuto ed al Regolamento interno.
La qualifica di Associato Sostenitore potrà essere conferita, con delibera del Consiglio Direttivo, agli Associati Ordinari che abbiano aderito integralmente ad eventuali iniziative di raccolta fondi promosse dall’Associazione, purché finalizzate, anche in modo indiretto, al perseguimento dello scopo associativo. Gli Associati Sostenitori hanno gli stessi diritti degli Associati Ordinari, ma, per gli stessi, il Consiglio Direttivo può deliberare il pagamento di un contributo associativo ridotto o prevedere particolari vantaggi o modalità di favore nella frequenza alle strutture associative.
Art.3 – L’Associazione aderisce alla “Federazione Italiana Tennis e Padel”; nel rispetto del proprio scopo associativo, potrà affiliarsi a Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Organizzazioni Nazionali.
Art.4 – La qualifica di Associato dà diritto a:
- frequentare le strutture associative;
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- partecipare alla elezione degli organi dell’Associazione;
- ricevere tutte le informazioni riguardanti l’attività dell’Associazione, esonerando la stessa da ogni adempimento relativo all’applicazione delle norme in materia di Privacy, ove consentito.
Tutti gli Associati sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto dell’associazione, dei Regolamenti e deliberazioni sociali, della FITP e/o altro Ente,Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata riconosciuta dal Coni, a cui vorrà affiliarsi; e
- al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, nella misura che viene fissata dal Consiglio Direttivo con successiva ratifica dell’Assemblea, ferme restando le esenzioni previste al precedente art.2;
- ad essere provvisti di tessera in corso di validità rilasciata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel;
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.
L’accesso e la frequenza alle strutture dell’Associazione da parte degli Associati e dei loro familiari o conviventi o rappresentanti (in caso di enti), nonché le modalità di riconoscimento del relativo “status”, sono determinate dal Consiglio Direttivo con Regolamento interno.
Art.5 – Chi aspira ad ottenere la qualifica di Associato Ordinario deve presentare la relativa domanda di ammissione sottoscritta anche da due Associati Ordinari. All’atto dell’accoglimento della domanda o nei termini eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo, l’aspirante associato deve versare il contributo associativo annuo di cui al precedente articolo 4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso di cui al successivo articolo 6.
Art.6 – La qualifica di Associato si perde per recesso (dimissioni), per morte, per esclusione.
Tenuto conto del particolare collegamento funzionale con la società “Sportiva Reggiana Spa” con sede in Reggio nell’Emilia di cui al precedente art.1, il recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con mezzi che ne garantiscano la ricezione, produrrà effetti al momento della cessione, da parte del receduto, dell’azione dal medesimo detenuta nella società “Sportiva Reggiana Spa” con sede in Reggio nell’Emilia; tale cessione potrà avvenire a favore di altri soggetti indicati dal recedente, per i quali il Consiglio Direttivo dell’Associazione abbia deliberato in senso favorevole alla loro ammissione, come previsto dal presente Statuto; oppure a favore di altro soggetto indicato dall’Associazione, laddove anch'egli riceva parere favorevole alla sua ammissione e le parti raggiungano un accordo sul prezzo; oppure, in mancanza, a favore della stessa ”Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Reggio” al prezzo concordato tra le parti. Tutto il procedimento dovrà concludersi entro il termine massimo di due anni dalla ricezione della comunicazione di recesso.
L’Associato recedente, nei due anni di cui sopra, potrà in ogni momento revocare la propria volontà di recedere. Nel caso in cui il procedimento di cui sopra non si sia concluso alla scadenza del citato termine di due anni, l’Associato potrà nuovamente esercitare il recesso con le modalità ed i termini sopra indicati. In caso di morte di un Associato, gli eredi del de cuius’ che vorranno continuarne il rapporto associativo dovranno indicare un solo soggetto che rivestirà la qualifica di Associato Ordinario con i diritti e gli obblighi conseguenti. Tale soggetto dovrà ottenere il previo gradimento del Consiglio Direttivo e dovrà in ogni caso detenere, anche in comproprietà, almeno una azione della società “Sportiva Reggiana Spa” (C.F. 00455100354) con sede in Reggio nell’Emilia. L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo allorché l’Associato abbia compiuto atti disonorevoli o abbia mancato ai doveri associativi o abbia compiuto gravi atti di indisciplina o abbia danneggiato in qualunque modo l’interesse morale o materiale o il prestigio e il buon nome della Associazione. Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l'Associato può, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorrere alla Assemblea Generale degli Associati, salvo quanto previsto dal successivo art.13. Il Consiglio Direttivo può infliggere, in via insindacabile, le sanzioni disciplinari del richiamo o della sospensione fino ad un anno. Il tutto salvo quanto disposto dall’art.24 del Codice Civile.
Gli Associati receduti od esclusi restano obbligati al versamento dei contributi associativi non pagati fino al momento dell’efficacia dello scioglimento del rapporto associativo.
Art.7 – Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea generale;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea generale dell’Associazione è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante avviso esposto nella sede della Associazione e con invito spedito, anche via posta elettronica od altro strumento telematico, ad ogni Associato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora, il giorno, ed il luogo della riunione, e per il caso in cui non sia possibile deliberare, per mancanza di numero legale, l’ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione che potrà effettuarsi trascorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima convocazione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.
È compito dell’assemblea:
a) deliberare sull’approvazione del bilancio sociale;
b) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
c) determinare il numero degli amministratori nei limiti stabiliti dal successivo art.9 e procedere alla loro nomina.
Sono altresì di competenza dell’Assemblea Generale ordinaria tutti i provvedimenti non espressamente riservati dal presente Statuto al Consiglio Direttivo o che quest’ultimo ritenga di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art.8 – L’Assemblea è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno metà degli Associati ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti aventi diritto a voto, fatta eccezione per le modifiche di questo Statuto, per le quali si richiede il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, gli stessi non hanno diritto di voto. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto in assemblea.
Gli Associati possono farsi rappresentare per delega da altri Associati o familiari o conviventi (come sopra definiti) maggiorenni, che non siano amministratori, nominativamente indicati. Non potranno essere conferite più di tre deleghe allo stesso Associato.
L’Assemblea potrà essere tenuta, su iniziativa del Consiglio Direttivo e con indicazione espressa nell’avviso di convocazione, anche mediante strumenti di videoconferenza, con modalità che consentano l’identificazione dei presenti, il loro intervento in assemblea ed il libero esercizio del diritto di voto.
Art.9 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) ad 11 (undici) membri e precisamente dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 (tre) a 9 (nove) Consiglieri nominati tra gli Associati maggiorenni. L’Assemblea nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri per votazione a scrutinio segreto. Il Consiglio potrà nominare un Segretario a scelta fra i suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, e la loro carica è gratuita; non può essere ricoperto dallo stesso Associato per più di due mandati consecutivi l’incarico di Presidente e Vice Presidente. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive Tennistiche ed altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli. La prima assemblea ne ratificherà la nomina; in caso contrario provvederà alla nomina dei membri mancanti.
Art.10 – Il Consiglio Direttivo ha ogni più ampio potere per la gestione, amministrazione e direzione di carattere ordinario e straordinario dell’Associazione e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell’Assemblea nell’ambito comunque del Bilancio Preventivo approvato dall’Assemblea. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo, occorrono la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche in videoconferenza, con modalità che consentano l’identificazione dei presenti, il loro intervento ed il libero esercizio del diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Esecutivo composto di tre membri, scelti tra i suoi componenti. Detto Comitato Esecutivo curerà l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il quale può delegargli i poteri di gestione ordinaria in tutto o in parte.
Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Direttore del circolo, determinandone il relativo rapporto, nonché Commissioni consultive su temi specifici composte da Associati e presiedute da un membro del Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una federazione, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla federazione stessa ed agli altri affiliati.
Art.11 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, a tutti gli effetti giuridici. In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Per esigenze di servizio il Presidente può conferire deleghe per speciali materie e speciali funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a comunicare alla Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva/Disciplina sportiva associata cui aderirà, l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tennis, del Padel e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della dette discipline.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
• attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
• la gestione di centri benessere o fisioterapici;
• la vendita di articoli sportivi;
• la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in Consiglio federale.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive della Federazione Italiana Tennis e Padel, del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare e far osservare ai propri associati eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva e dei propri associati.
L’associazione si impegna, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni Federali, nei confronti delle Federazioni e degli altri Affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
L’attività associativa viene svolta all’interno delle strutture immobiliari della società “Sportiva Reggiana Spa” con sede in Reggio nell’Emilia costituita allo scopo di detenere le proprietà immobiliari utilizzate dall’Associazione. Per tale motivo i contratti associativi degli enti di cui sopra devono ritenersi collegati.
L’Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.
Art.2 – L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Associati
Associati Fondatori;
Associati Onorari;
Associati Benemeriti;
Associati Ordinari;
Associati Sostenitori.
Possono essere altresì costituite una o più sezioni associati in relazione alle diverse attività sportive e ricreative esercitate.
La qualifica di Associato Fondatore è rivestita da coloro che hanno partecipato attivamente alla fase costitutiva dell’Associazione. Gli Associati Fondatori hanno gli stessi diritti ed obblighi degli Associati Ordinari; la loro frequenza alle strutture associative è determinata dal Regolamento interno. La qualifica di Associato Onorario può essere conferita, con delibera del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'assemblea generale, a persone od enti di particolare rilevanza pubblica o nel settore sportivo o che abbiano contribuito in modo rilevante al perseguimento dello scopo associativo. Gli Associati Onorari hanno gli stessi diritti degli Associati Ordinari, ma sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo; la loro frequenza alle strutture associative è determinata dal Regolamento interno.
La qualifica di Associato Benemerito potrà essere conferita, con delibera del Consiglio Direttivo, alle persone fisiche che, in qualità di Associati Ordinari, si siano distinte, all’interno dell’Associazione, per particolari meriti. Gli Associati Benemeriti hanno gli stessi diritti degli Associati Ordinari, ma possono essere esentati, dal Consiglio Direttivo, dal pagamento di qualsiasi contributo; la loro frequenza alle strutture associative è determinata dal Regolamento interno.
La qualifica di Associato Ordinario compete alla persona fisica o ente titolare di almeno una azione della società “Sportiva Reggiana Spa” con sede in Reggio nell’Emilia.
La frequenza e la partecipazione alla vita sociale è consentita anche ai suoi familiari o conviventi o rappresentanti di cui al successivo art.4, purché tesserati a Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Leghe di Società Sportive e Organizzazioni Nazionali cui l’Associazione aderirà in conformità al presente Statuto ed al Regolamento interno.
La qualifica di Associato Sostenitore potrà essere conferita, con delibera del Consiglio Direttivo, agli Associati Ordinari che abbiano aderito integralmente ad eventuali iniziative di raccolta fondi promosse dall’Associazione, purché finalizzate, anche in modo indiretto, al perseguimento dello scopo associativo. Gli Associati Sostenitori hanno gli stessi diritti degli Associati Ordinari, ma, per gli stessi, il Consiglio Direttivo può deliberare il pagamento di un contributo associativo ridotto o prevedere particolari vantaggi o modalità di favore nella frequenza alle strutture associative.
Art.3 – L’Associazione aderisce alla “Federazione Italiana Tennis e Padel”; nel rispetto del proprio scopo associativo, potrà affiliarsi a Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Organizzazioni Nazionali.
Art.4 – La qualifica di Associato dà diritto a:
- frequentare le strutture associative;
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- partecipare alla elezione degli organi dell’Associazione;
- ricevere tutte le informazioni riguardanti l’attività dell’Associazione, esonerando la stessa da ogni adempimento relativo all’applicazione delle norme in materia di Privacy, ove consentito.
Tutti gli Associati sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto dell’associazione, dei Regolamenti e deliberazioni sociali, della FITP e/o altro Ente,Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata riconosciuta dal Coni, a cui vorrà affiliarsi; e
- al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, nella misura che viene fissata dal Consiglio Direttivo con successiva ratifica dell’Assemblea, ferme restando le esenzioni previste al precedente art.2;
- ad essere provvisti di tessera in corso di validità rilasciata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel;
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.
L’accesso e la frequenza alle strutture dell’Associazione da parte degli Associati e dei loro familiari o conviventi o rappresentanti (in caso di enti), nonché le modalità di riconoscimento del relativo “status”, sono determinate dal Consiglio Direttivo con Regolamento interno.
Art.5 – Chi aspira ad ottenere la qualifica di Associato Ordinario deve presentare la relativa domanda di ammissione sottoscritta anche da due Associati Ordinari. All’atto dell’accoglimento della domanda o nei termini eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo, l’aspirante associato deve versare il contributo associativo annuo di cui al precedente articolo 4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso di cui al successivo articolo 6.
Art.6 – La qualifica di Associato si perde per recesso (dimissioni), per morte, per esclusione.
Tenuto conto del particolare collegamento funzionale con la società “Sportiva Reggiana Spa” con sede in Reggio nell’Emilia di cui al precedente art.1, il recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con mezzi che ne garantiscano la ricezione, produrrà effetti al momento della cessione, da parte del receduto, dell’azione dal medesimo detenuta nella società “Sportiva Reggiana Spa” con sede in Reggio nell’Emilia; tale cessione potrà avvenire a favore di altri soggetti indicati dal recedente, per i quali il Consiglio Direttivo dell’Associazione abbia deliberato in senso favorevole alla loro ammissione, come previsto dal presente Statuto; oppure a favore di altro soggetto indicato dall’Associazione, laddove anch'egli riceva parere favorevole alla sua ammissione e le parti raggiungano un accordo sul prezzo; oppure, in mancanza, a favore della stessa ”Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Reggio” al prezzo concordato tra le parti. Tutto il procedimento dovrà concludersi entro il termine massimo di due anni dalla ricezione della comunicazione di recesso.
L’Associato recedente, nei due anni di cui sopra, potrà in ogni momento revocare la propria volontà di recedere. Nel caso in cui il procedimento di cui sopra non si sia concluso alla scadenza del citato termine di due anni, l’Associato potrà nuovamente esercitare il recesso con le modalità ed i termini sopra indicati. In caso di morte di un Associato, gli eredi del de cuius’ che vorranno continuarne il rapporto associativo dovranno indicare un solo soggetto che rivestirà la qualifica di Associato Ordinario con i diritti e gli obblighi conseguenti. Tale soggetto dovrà ottenere il previo gradimento del Consiglio Direttivo e dovrà in ogni caso detenere, anche in comproprietà, almeno una azione della società “Sportiva Reggiana Spa” (C.F. 00455100354) con sede in Reggio nell’Emilia. L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo allorché l’Associato abbia compiuto atti disonorevoli o abbia mancato ai doveri associativi o abbia compiuto gravi atti di indisciplina o abbia danneggiato in qualunque modo l’interesse morale o materiale o il prestigio e il buon nome della Associazione. Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l'Associato può, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorrere alla Assemblea Generale degli Associati, salvo quanto previsto dal successivo art.13. Il Consiglio Direttivo può infliggere, in via insindacabile, le sanzioni disciplinari del richiamo o della sospensione fino ad un anno. Il tutto salvo quanto disposto dall’art.24 del Codice Civile.
Gli Associati receduti od esclusi restano obbligati al versamento dei contributi associativi non pagati fino al momento dell’efficacia dello scioglimento del rapporto associativo.
TITOLO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.7 – Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea generale;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea generale dell’Associazione è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante avviso esposto nella sede della Associazione e con invito spedito, anche via posta elettronica od altro strumento telematico, ad ogni Associato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora, il giorno, ed il luogo della riunione, e per il caso in cui non sia possibile deliberare, per mancanza di numero legale, l’ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione che potrà effettuarsi trascorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima convocazione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.
È compito dell’assemblea:
a) deliberare sull’approvazione del bilancio sociale;
b) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
c) determinare il numero degli amministratori nei limiti stabiliti dal successivo art.9 e procedere alla loro nomina.
Sono altresì di competenza dell’Assemblea Generale ordinaria tutti i provvedimenti non espressamente riservati dal presente Statuto al Consiglio Direttivo o che quest’ultimo ritenga di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art.8 – L’Assemblea è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno metà degli Associati ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti aventi diritto a voto, fatta eccezione per le modifiche di questo Statuto, per le quali si richiede il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, gli stessi non hanno diritto di voto. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto in assemblea.
Gli Associati possono farsi rappresentare per delega da altri Associati o familiari o conviventi (come sopra definiti) maggiorenni, che non siano amministratori, nominativamente indicati. Non potranno essere conferite più di tre deleghe allo stesso Associato.
L’Assemblea potrà essere tenuta, su iniziativa del Consiglio Direttivo e con indicazione espressa nell’avviso di convocazione, anche mediante strumenti di videoconferenza, con modalità che consentano l’identificazione dei presenti, il loro intervento in assemblea ed il libero esercizio del diritto di voto.
Art.9 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) ad 11 (undici) membri e precisamente dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 (tre) a 9 (nove) Consiglieri nominati tra gli Associati maggiorenni. L’Assemblea nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri per votazione a scrutinio segreto. Il Consiglio potrà nominare un Segretario a scelta fra i suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, e la loro carica è gratuita; non può essere ricoperto dallo stesso Associato per più di due mandati consecutivi l’incarico di Presidente e Vice Presidente. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive Tennistiche ed altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli. La prima assemblea ne ratificherà la nomina; in caso contrario provvederà alla nomina dei membri mancanti.
Art.10 – Il Consiglio Direttivo ha ogni più ampio potere per la gestione, amministrazione e direzione di carattere ordinario e straordinario dell’Associazione e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell’Assemblea nell’ambito comunque del Bilancio Preventivo approvato dall’Assemblea. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo, occorrono la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche in videoconferenza, con modalità che consentano l’identificazione dei presenti, il loro intervento ed il libero esercizio del diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Esecutivo composto di tre membri, scelti tra i suoi componenti. Detto Comitato Esecutivo curerà l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il quale può delegargli i poteri di gestione ordinaria in tutto o in parte.
Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Direttore del circolo, determinandone il relativo rapporto, nonché Commissioni consultive su temi specifici composte da Associati e presiedute da un membro del Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una federazione, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla federazione stessa ed agli altri affiliati.
Art.11 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, a tutti gli effetti giuridici. In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Per esigenze di servizio il Presidente può conferire deleghe per speciali materie e speciali funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.
TITOLO III
REVISORI DEI CONTI
Art.12 – Il controllo dell’Amministrazione dell’Associazione è affidato ad un Collegio composto di tre revisori iscritti nel relativo registro e nominati dall’Assemblea i quali designano fra loro il Presidente; essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Provvedono ad esaminare i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con le conclusioni e proposte al Consiglio e all’Assemblea degli associati.
Possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
COLLEGIO DEI PROBIVIRI – VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art.13 - Gli Associati si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per eventuali questioni con l’Associazione inerenti la violazione di norme statutarie o regolamentari. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra Associati per motivi inerenti la vita del sodalizio associativo dovranno essere devolute ad un Collegio di Probiviri.
Detto Collegio è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra persone di specchiata rettitudine, di alta competenza e di ineccepibile moralità non estranee alla Associazione.
Le pronunzie, premessa ogni facoltà di istruttoria e di indagine sono inappellabili, emesse secondo equità e senza alcuna formalità procedurale. Qualora non si addivenga alla costituzione del Collegio dei Probiviri le questioni di sua competenza potranno essere demandate al Consiglio Direttivo. La decisione dovrà essere depositata presso la sede dell’Associazione. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto, dal Regolamento di disciplina edalla Federazione/Ente/Disciplina Sportiva Associata di appartenenza. Gli Associati, con l'accettazione dello Statuto si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.
Art. 14 - L’Associazione, dal momento della affiliazione e gli associati dal momento dell’ammissione all’Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T. nonché delle Federazioni ed Enti di Promozione sportiva a cui sarà affiliata.
TITOLO V
BILANCIO – PATRIMONIO
Art.15 – L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo compila all’inizio di ogni esercizio il Rendiconto di gestione preventivo ed al termine il Rendiconto di gestione consuntivo, separatamente espressi nel conto patrimoniale e nel Conto di gestione. Ambedue i Rendiconti saranno corredati da una relazione sulla gestione sociale e sottoposti all’Assemblea degli Associati entro 180 (centottanta) giorni dalla fine dell’esercizio.
Gli utili netti risultanti dal Rendiconto approvato verranno integralmente reinvestiti nell'Associazione per lo sviluppo ed il perseguimento dei fini istituzionali sportivi secondo quanto stabilito nella relativa delibera assembleare.
Art.16 – Il Patrimonio sociale è costituito:
a) dai contributi associativi e dalle altre elargizioni effettuate dagli associati o da terzi a qualunque titolo.
b) da trofei aggiudicati definitivamente in gare e tornei;
c) dai materiali, dall’attrezzatura e dai mezzi utilizzati nel corso delle stagioni agonistiche e dagli indumenti esclusi quelli avuti dagli Associati in prestito d'uso;
d) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva o da fondi di riserva appositamente costituiti;
e) da tutti i beni mobili e mobili registrati appartenenti all’Associazione,
E’ fatto divieto di distribuire in qualsiasi momento anche in modo indiretto utili, proventi o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.17 – La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati a norma dell’art.21 Codice Civile ultimo comma. In caso di scioglimento l’Assemblea nominerà un Comitato di liquidazione composto di tre membri i quali procederanno alla liquidazione delle attività dell’Associazione; il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.
TITOLO VI
LAVORATORI E VOLONTARI
Art. 18 – I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.
TITOLO VII
REGOLAMENTI INTERNI E NORME DI RINVIO
Art.19 – Il Consiglio Direttivo provvede alla emanazione di uno o più Regolamenti interni, alla loro sostituzione e modificazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati.
Art.20 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.